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Sito ufficiale del Coordinamento Trans Sylvia Rivera

I fondamenti del Coordinamento Trans Sylvia Rivera sono i seguenti:
diritti civili, diritti umani, autodeterminazione, laicità, antirazzismo, antifascismo


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martedì 22 dicembre 2009

LEX 164/82

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Legge 164 del 14 aprile 1982

Art. 1
La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali. (*)

Art. 2
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'articolo 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l'attore.
Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli.
Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell´articolo 70 del codice di procedura civile.
Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

Art. 3
Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.
In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.

Art. 4
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo.
Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.

Art. 5
Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.

Art. 6
Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto, entro il termine di un anno dalla data suddetta.

Art. 7
L'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all'articolo precedente.



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(*)
articolo modificato con D.P.R. n. 396/2000 art. 110, comma 4: " All'articolo 1 della legge 14 aprile 1982 n. 164, sono soppresse le parole "di cui all'articolo 454 del codice civile" e "anche".
Precedente: "Art.1 - La rettificazione di cui all´articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".


AVVERTENZA
I testi delle leggi e delle sentenze riportati non hanno alcun carattere di ufficialità.
Gli unici testi ufficiali sono quelli pubblicati in gazzetta ufficiale
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mercoledì 16 dicembre 2009

Piattaforma per i diritti delle persone Transgender

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1) Revisione della Legge 164/82 sul cambiamento di sesso:

1) la legge deve consentire la modifica dei dati anagrafici anche ai soggetti che non effettuano la riattribuzione chirurgica del sesso (RCS).

2) riduzione significativa dei costi delle procedure medico-legali.

1) bis

In attesa della revisione della L.164/82 richiesta al Ministro di Grazia e Giustizia di una circolare che renda omogenea in tutti i tribunali della nazione la procedura di applicazione della L. 164/82 attuale.

2) Garanzia del diritto alla salute:

1) si richiede la revisione dei prontuari terapeutici per permettere l’assunzione di ormoni dietro prescrizione del SSN nonché la fornitura gratuita delle terapie ormonali, come già accade in alcune regioni italiane;

2) è necessario istituire una rete di centri medici specializzati del SSN distribuiti in maniera omogenea sul territorio nazionale, al fine di garantire a tutte le persone transgender la possibilità di accesso alle terapie,in collaborazione costante e concorde con le associazioni Transgender;

3) i trattamenti per la modificazione dei caratteri secondari non modificabili con una terapia ormonale (rimozione della barba, mastoplastica etc.) devono essere a carico del SSN al pari dei trattamenti di RCS;

4) la persona transgender deve essere tutelata durante la sua permanenza all’interno delle strutture e dei reparti ospedalieri, garantendo il rispetto della sua condizione da parte del personale e da parte degli altri soggetti residenti in reparto.

3) Difesa dei diritti e pari opportunità

1) ufficializzazione della condizione transgender come condizione dell’individuo non patologica e con pienezza di tutti i diritti della persona, che richiede, quando necessario, l’accesso a sistemi di cura ormonale e/o chirurgica allo scopo di restituire alla persona le sue condizioni ottimali di percezione di salute indipendentemente dalla sua condizione sanitaria;

2) riforma della legislazione sulle pari opportunità con l’introduzione delle differenze di orientamento sessuale e di genere fra le possibili cause di discriminazione, procedendo alla legge di applicazione della Direttiva Europea 54/2006, che comprende anche le persone transgender.

4) Sensibilizzazione

1) azioni di riconoscimento per tutte le persone transgender che hanno subito, prima della L.164/82, violenza, carcere, prigione, confino e altre gravi forme di discriminazione da parte dello Stato a causa della loro condizione di transgender ed eventuale risarcimento per i danni fisici e psichici subiti a causa delle persecuzioni;

2) campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al pubblico e alle istituzioni sulle tematiche dell’identità di genere e sulle condizioni, spesso precarie e difficili, delle persone trans, con l’obiettivo di ridurre i comportamenti discriminatori in tutti i momenti della vita quotidiana (scuola, lavoro, vita sociale etc.);

3) sostegno alle associazioni e ai gruppi che si impegnano pubblicamente in azioni antidiscriminatorie, informative e di tutela dei diritti delle persone trans gender

4) discussione del DDL sulla prostituzione proposto dal Ministro delle Pari Opportunità, affinchè ci sia la tutela, e non la persecuzione delle persone Trans che scelgono di prostituirsi, in casa o in luoghi pubblici stabiliti.

Tutela delle vittime di tratta per lo sfruttamento sessuale.

5) Lavoro

1) il diritto al lavoro per le persone transgender deve essere attuato in ogni settore, debellando qualsiasi forma di mobbing e di ostracismo;

2) è necessario istituire progetti di inserimento specifici per le persone transgender in condizioni di precarietà lavorativa o a rischio di disoccupazione;

3) tutela sul lavoro della persona transgender che intraprende il percorso di transizione.
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